Copia di un decreto dell'”Eccellentissimo Senato” datato 29 Marzo 1781 che sulla base delle indicazioni ricevute dal Magistrato dei Beni Inculti, di cui al punto precedente, decide di passare al Colonnello degli Ingegneri Antonio Lorgna il progetto di Carlotti e Montanari, affinchè, con l’aiuto di coloro che riterrà necessari, dia un dettagliato giudizio.
DocType: Decreto
1850 Settembre
Quindici paragrafi che illustrano la legge relativa allo svincolamento della gleba, del 17 Agosto 1849, emessi dalla I. R. Commissione Provinciale di Innsbruck, e firmati dal Dottor Onestinghel.
1837 Giugno
L’I.R. Pretura Urbana di Verona dispone che Giuseppe Contesini e l’avv. Carlo Buella provvedano a ripristinare la copertura con lastra di pietra e porta della ghiacciaia di proprietà dell’Accademia.
1829 sett.-ott.
testo del decreto trasmesso dall’I.R.Tribunale d’Appello in Venezia il 25 agosto con foglio n. 10333 relativo al ricorso n. 8398 presentato dall’I.R. ufficio Fiscale per il regio Demanio.
1829 Luglio
Decreto n. 3921 dell’I.R. Tribunale Provinciale.
1829 Luglio
Il Governo Centrale Veronese Colognese e Legnaghese decreta che ogni tre mesi venga corrisposta all’Accademia la somma di £ 1023, affinché possa proseguire nella sua attività, anche collaborando con il Governo.
1793 Giugno
Almorò Pisani III Podestà di Verona e suo Distretto, vista la cessione della piantagione dei Gelsi sugli spalti interni ed esterni della Fortezza di Peschiera dal Sig. Lodovico Painelli all’Accademia ripubblica un proclama del 1768 che vieta di far danno agli alberi in parola.
1793 Giugno
Vista la cessione dei gelsi di Peschiera da Lodovico Painelli all’Accademia, Almorò Pisani Podestà e Capitanio di Verona e suo distretto ripubblica un Decreto del 1768 che protegge detti gelsi.
1788 Ottobre
Il Senato della Repubblica Veneta riconoscendo che le vigenti regole sul commercio via mare e le eccezzioni a tali regole sono state dannose al commercio stesso, come fatto risaltare dalla Deputazione alla regolazione delle Tariffe Mercantili, stabilisce sempre su indicazione della stessa Deputazione nuove regole.
1788 Agosto
L’Eccellentissimo Senato sulla base di un memoriale presentato dai merciai della città, sentito il parere della Deputazione alla regolazione delle Tariffe Mercantili, dispone che sia possibile utilizzare panni di lana stranieri, considerato anche che le fabbriche dello stato non sono capaci di produrre panni sopraffini, mentre riescono a produrre quelli fini per un terzo del fabbisogno e con abbondanza quelli ordinari. Il dazio per detti panni sarà uno solo e in funzione del peso, cioè 25 ducati effettivi ogni cento libbre. Poiché i panni sopraffini pesano singolarmente poco il dazio consiste nell’otto per cento, per i panni fini – che pesano di più nel dieci o undici per cento, per i panni ordinari di cui non vi è bisogno nel 25 per cento. Segue tutta una serie di norme per controllare le disposizioni date.